SUPERBONUS 110% E SCONTO IN FATTURA TUTTE LE NOVITA’

COSA E’ SUCCESO A SEGUITO DEL D.L 11 DEL 16 FEBBRAIO 2023?

Conversione DL 11 del 16 febbraio 2023 con Legge n. 38 del 11 aprile 2023

La legge n. 38 del 11 aprile 2023 ha convertito in legge il famigerato DL n. 11 del 16 febbraio 2023 che ha
messo un repentino e risolutivo, per non dire pressoché definitivo almeno in molti casi, STOP alla possibilità di optare per la cessione del credito o sconto in fattura. In realtà la suddetta legge di conversione non porta in seno particolari e decisive riaperture in tema di cessione del credito/sconto in fattura. È stata però l’occasione per fornire da parte del legislatore alcune e varie norme di interpretazione autentica che hanno dato risposte e soluzioni ad alcuni problemi interpretativi ancora pendenti e che, talvolta, vincolavano fortemente la fruizione delle detrazioni.
Si riportano di seguito alcune delle principali indicazioni contenute nella legge di conversione del DL 11/2023:

Edilizia libera: in caso di interventi in edilizia libera, lo stop all’accesso alla cessione del credito ed allo sconto in
fattura non trova applicazione, oltre che agli interventi che al 16 febbraio erano già iniziati, anche a quelli per i quali entro il 16 febbraio sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data del 17 febbraio non siano stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17 febbraio a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore.

Ripartizione in 10 anni: in caso di superbonus relativo ad interventi sostenuti nel 2022 viene introdotta la possibilità di fruire della detrazione in rate costanti in un arco temporale di 10 anni anziché di 4. Tale facoltà non prevede la possibilità di essere revocata e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2023 (cioè quella da presentarsi nel 2024) mentre nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 (cioè quella da presentarsi nel 2023) non deve essere indicata la prima quota costante di detrazione superbonus riferibile alle spese sostenute nel 2022.

Edifici unifamiliari: proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Remissione in bonis: viene confermata la possibilità di accedere all’istituto della remissione in bonis per coloro che non sono riusciti a trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura (modello CIR20) entro la scadenza del 31 marzo 2023 con la seguente precisazione:

  • in caso di cessione a privati il relativo accordo doveva essere stato perfezionato anteriormente alla data di
    scadenza dell’adempimento (cioè 31 marzo 2023);
  • nel caso in cui il relativo accordo non fosse stato ancora perfezionato alla suddetta data del 31 marzo 2023, allora si potrà fare ricorso all’istituto della remissione in bonis solo a condizione che la cessione venga esercitata a favore di uno dei cosiddetti “soggetti qualificati”.
    Si ricorda che sarà possibile avvalere della remissione in bonis fino al 30 novembre 2023 e dovrà essere versata la sanzione di euro 250.
  • Varianti alla CILA: con riferimento ai termini entro cui debba essere presentata la CILA introdotti dal decreto Aiuti quater (come poi integrato dalla legge di bilancio 2023) e successivamente dal DL 11/2023, nonché i termini entro i quali debba essere tenuta l’Assemblea di approvazione dei lavori (rispettivamente per poter continuare a fruire della aliquota del 110% anche per l’annualità 2023 e per poter accedere ancora alla cessione del credito od allo sconto in fattura), viene acclarato il principio in funzione del quale non rileva l’eventuale presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire. Pertanto,
    l’eventuale CILA integrativa non comporta la decadenza dal rispetto dei suddetti limite temporali. Parimenti, quindi, per gli interventi su parti comuni condominiali, non rileva neppure l’eventuale nuova delibera assembleare di approvazione della variante oggetto della CILA integrativa.
  • SOA: relativamente all’obbligo di avvalessi di imprese certificate SOA per l’affidamento di contratti di appalto e subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022 avente importo superiore ad euro 516.000, viene precisato che tale obbligo risulta rispettato se l’impresa è in possesso della suddetta certificazione SOA, oppure se ne ha fatto richiesta sottoscrivendo un apposito contratto entro il termine del 1° gennaio 2023. Inoltre, viene definito che la soglia di euro 516.000 deve essere considerata con riferimento a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto. Infine, essendo riferito alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, non si applica con riguardo ai “bonus acquisti”.

    Liquidazione dei SAL: per i cosiddetti bonus minori, ossia gli interventi diversi da quelli che danno diritto
    al superbonus, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una facoltà e non un obbligo. Pertanto, tale vincolo resta vigente e deve essere ottemperato soltanto ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo in presenza di interventi che danno diritto al superbonus.
    Riepilogando:
  • interventi no superbonus: in caso di interventi diversi da quelli che beneficiano del superbonus, l’esercizio delle opzioni per la fruizione della detrazione per tramite della cessione del credito o dello sconto in fattura resta vincolato al solo presupposto temporale del sostenimento della spesa entro la scadenza temporale prevista non essendo necessaria la corrispondenza con l’eventuale SAL che resta, invece, opzionale;
  • interventi superbonus: in caso di interventi che beneficiano del superbonus, l’esercizio dell’opzione per la
    fruizione della detrazione per tramite della cessione del credito o dello sconto in fattura resta vincolato al
    duplice obbligo, da avverarsi contestualmente, e cioè:
    o sia quello temporale del sostenimento delle spese entro i termini previsti;
    o sia quello della esecuzione dei lavori in quanto ultimati, oppure ricompresi nella liquidazione di uno
    dei due SAL. Si ricorda, peraltro, l’ulteriore vincolo del numero massimo di n. 2 SAL che
    rappresentino ciascuno una percentuale minima di completamento pari almeno al 30%.
  • Visto di conformità: viene definitivamente affermato che le spese per il visto di conformità sono detraibili anche se non sono ricomprese nel computo metrico e nell’asseverazione di congruità.
  • Abbattimento barriere architettoniche 75%: restano per il momento escluse dalla normativa introdotta con il DL 11/2023 e, conseguentemente, possono continuare ad accedere alla cessione del credito e sconto in fattura.
  • IACP o istituti equivalenti: anche questi soggetti restano per il momento esclusi dalla presente normativa dalla normativa introdotta con il DL 11/2023 e, conseguentemente, possono continuare ad accedere alla cessione del credito e sconto in fattura.

Fonte: centro studi ANACI. www.anaci.com

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